Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8882 del 13/05/2020 (Rv. 657867 - 01)
Interventi di sostegno pubblico - Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Nascita di tale privilegio - Individuazione del momento - Fondamento - Revoca dell'intervento di sostegno - Opponibilità alla massa dei creditori in ipotesi di concordato preventivo - Ammissibilità.
Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - privilegi.
La revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di "concessione di garanzia", per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato "ex lege" dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8882 del 13/05/2020 (Rv. 657867 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2745