Ammissione al passivo fallimentare - Privilegio di cui al n. 1) e al n. 8) dell'art. 2778 c.c. - Crediti INAIL per premi - Applicabilità - Limiti temporali - Esclusione.
In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio previsto dal n. 1) dell'art. 2778 c.c. e dal n. 8) dello stesso art. 2778 c.c. si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti vantati dall'INAIL per premi, per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif., dalla l. n. 389 del 1989.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9219 del 20/05/2020 (Rv. 657677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2778