Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - effetti - per i creditori - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9461 del 22/05/2020 (Rv. 657683 - 01)
Procedimento civile - Domanda di condanna al pagamento di somme - Sentenza di appello - Successiva dichiarazione di sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del debitore - Improcedibilità del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche nel giudizio di cassazione - Sussiste - Fattispecie.
Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno proposta dal cliente di un istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa soltanto nel corso del giudizio di legittimità, dopo che la banca ancora "in bonis" era rimasta soccombente all'esito di un giudizio di condanna in appello).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9461 del 22/05/2020 (Rv. 657683 - 01)