Domanda giudiziale proposta da imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo - Autorizzazione del tribunale - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La domanda giudiziale proposta da un imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo non necessita, ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., in quanto la mancanza di tale autorizzazione, necessaria ai fini del compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, produce conseguenze esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali (a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tali atti derivino), ma non spiega alcun effetto sul piano processuale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 10080 del 28/05/2020 (Rv. 657856 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075