Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10108 del 28/05/2020 (Rv. 657731 - 01)
Reddito di impresa - Tassazione - Disciplina ex art. 183, comma 1, T.U.I.R. nuovo testo - Procedura di concordato preventivo - Applicazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccedenze d'imposta da ritenute - Scomputabilità.
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito.
In tema di reddito d'impresa, l'art. 183, comma 1, T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione i redditi del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa nel cd. maxiperiodo concorsuale compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, non si applica estensivamente al concordato preventivo, durante la quale l'imprenditore insolvente - che non perde la proprietà dei beni (cd. spossessamento attenuato) - continua ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come qualunque contribuente "in bonis"; ne consegue la scomputabilità delle ritenute in acconto operate ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10108 del 28/05/2020 (Rv. 657731 - 01)