Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Natura non solutoria - Condizioni - Prova.
In tema di revocatoria fallimentare, la natura non solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto postula la prova dell'esistenza di una pattuizione idonea ad impedire al credito della banca di palesarsi esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento. Detta prova, che è onere della banca fornire, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 13175 del 30/06/2020 (Rv. 658128 - 01)
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13175
2020