Apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - ricorso del creditore - Atto di desistenza - Effetti - Dopo la deliberazione della sentenza- Esclusione.
In tema di dichiarazione di fallimento, la desistenza del creditore istante, non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13187 del 30/06/2020 (Rv. 658075 - 01)
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13187
2020