Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - domanda – effetti - Cass. n. 11983/2020
Interessi sui crediti chirografari - Interruzione della prescrizione - Procedura fallimentare- Domanda di ammissione al passivo - Necessità - Differenze con l'amministrazione straordinaria- Regime precedente al d.lgs. n. 270 del 1999.
Nel fallimento la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo, mentre nell'amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell'art. 209 l.fall., determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11983 del 19/06/2020 (Rv. 657959 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945