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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) – ammissione al passivo - Cass. n. 12085/2020

Concordato preventivo omologato - Successiva dichiarazione di fallimento - Azione di risoluzione o di annullamento del concordato - Carenza - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di insinuazione al passivo, se il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12085 del 22/06/2020 (Rv. 658058 - 01)

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