Requisiti di terzietà ed indipendenza dell'attestatore - Mancanza - Effetti.
In tema di concordato preventivo, la mancanza in capo all'attestatore dei requisiti di terzietà ed indipendenza comporta la nullità dell'atto di nomina del medesimo e il conseguente venir meno del diritto al compenso in sede di insinuazione allo stato passivo del successivo fallimento.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 12171 del 22/06/2020 (Rv. 658127 - 01)
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12171
2020