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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Cass. n. 12252/2020

 Organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio per il fallimento - Concessione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limiti.

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12252 del 23/06/2020 (Rv. 658060 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075

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