Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Cass. n. 11523/2020

Regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall. - Anticipazione di credito in conto corrente - Cessione di crediti - Somme incassate dopo l'ammissione del correntista al concordato preventivo - Compensazione con il credito della banca verso il correntista - Legittimità - Fondamento.

In tema di anticipazione di credito in conto corrente, nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall., è ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla banca per il rimborso dell'anticipazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito invece posteriore, in quanto, non operando il principio della "cristallizzazione dei crediti", né l'imprenditore in costanza di procedura, né gli organi concorsuali vantano il diritto a che la banca riversi loro le somme riscosse anziché compensarle.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11523 del 15/06/2020 (Rv. 658125 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11523

2020