Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Cass. n. 11522/2020
Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Distinzione - Sussistenza - Pagamento della soglia minima dei creditori chirografari - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura. (Nella specie, la S.C. procedendo alla correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. della motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che l'art. 160, comma 4, l. fall. abbia comportato il superamento della distinzione tra il controllo di fattibilità giuridica e quello di fattibilità economica, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità del concordato, il sindacato del giudice dovrebbe estendersi al merito della proposta).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11522 del 15/06/2020 (Rv. 658133 - 01)