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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione – Cass. n. 11344/2020

Concordato preventivo - Risoluzione - Forma del provvedimento - Sentenza - Esclusione - Differenza con la risoluzione del concordato fallimentare - "Ratio" - Conseguenze in tema di sottoscrizione del provvedimento.

La risoluzione del concordato preventivo, a differenza della risoluzione o dell'annullamento del concordato fallimentare, non deve essere disposta con sentenza, ma con decreto, per effetto della clausola di compatibilità che accompagna il rinvio agli artt. 137 e 138, contenuto nell'art. 186, ultimo comma della l. fall., avuto riguardo alla differenza degli effetti dei due tipi di concordato, che, nel caso di concordato preventivo, non determinano, diversamente da quanto accade a seguito del concordato fallimentare, automatica dichiarazione di fallimento sia perché il concordato preventivo non presuppone necessariamente lo stato di insolvenza del debitore, sia perché l'attuale disciplina della dichiarazione di fallimento non conosce più l'iniziativa officiosa. Ne consegue che non è nullo il provvedimento di risoluzione di concordato preventivo sottoscritto soltanto dal presidente del collegio, senza la firma del relatore, restando esclusa la sua necessità, ex art. 135 c.p.c., quando, come nella specie, il provvedimento nonostante la forma collegiale e la natura decisoria, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, debba essere emesso con decreto per espressa disposizione di legge.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11344 del 12/06/2020 (Rv. 658087 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_135

CORTE

CASSAZIONE

11344

2020