Concordato preventivo- Inventario - Funzione- Omessa redazione- Conseguenze.
Nel concordato preventivo, ancor più che nel fallimento, l'inventario redatto dal commissario giudiziale ha funzione ricognitiva e descrittiva del patrimonio dell'imprenditore ma non costitutiva di un vincolo, verificandosi in tale procedura uno spossessamene cd. attenuato, all'interno del quale il debitore conserva la disponibilità e la custodia dei propri beni, cosicché la sua omissione impedisce l'approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se e nella misura in cui la mancata redazione dell'inventario abbia concretamente pregiudicato una adeguata valutazione circa la consistenza e le caratteristiche dei beni.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11345 del 12/06/2020 (Rv. 658132 - 01)