Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione - Fallimento - Credito da equo indennizzo ex art. 79 l.fall. - Compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento.
Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall.,pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non è suscettibile di compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti, norma che postula la preesistenza dei crediti da compensare rispetto all'apertura della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10869 del 08/06/2020 (Rv. 658123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1243