fallimento - effetti per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10867 del 08/06/2020 (Rv. 658122 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – "Debitor debitoris" - Pagamento - Effetti.
In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10867 del 08/06/2020 (Rv. 658122 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553