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Revocatoria fallimentare - Fallimento dell'appaltatore - Cass. n. 16708/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - Fallimento dell'appaltatore - Pagamento eseguito dal terzo pignorato in favore del subappaltatore - Rilevanza della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione - Fondamento.

FALLIMENTO

AZIONE REVOCATORIA

APPALTATORE

Nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, in caso di revocatoria fallimentare esercitata dal curatore per la declaratoria di inefficacia del pagamento eseguito dall'Amministrazione committente, quale terzo pignorato, nei confronti del subappaltatore, nessun rilievo assume la circostanza che la stazione appaltante abbia o meno opposto, quale condizione di esigibilità, la prerogativa della sospensione di cui all'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, assumendo invece valore assorbente la circostanza che la stessa si sia dichiarata debitrice nei confronti dell'appaltatore e, in quella veste , abbia ottemperato all'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16708 del 05/08/2020 (Rv. 658803 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 67 = Dlgs_14_2019_art_056), Cod_Proc_Civ_art_543

corte

cassazione

16708

2020