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Concordato fallimentare - Richiesta di omologazione - Cass. n. 16707/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - omologazione (giudizio di) - Concordato fallimentare - Richiesta di omologazione - Mancato deposito nel termine ex artt. 129 e 26 l. fall. - Effetti - Improcedibilità.

FALLIMENTO

OMOLOGAZIONE

CONCORDATO FALLIMENTARE

In tema di omologazione del concordato fallimentare, se è vero che in difetto di opposizioni il tribunale è esonerato dal condurre un'istruttoria sul merito della proposta, tuttavia, il decreto di omologazione non costituisce l'unico ed indefettibile esito della procedura, ben potendo il tribunale, qualora sia sollevata l'eccezione del difetto di regolarità del giudizio, anche sub specie di intempestività della domanda, decidere per la non omologazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 26 l. fall. cui lo stesso art. 129 comma 3 l. fall. rimanda, qualora nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta da parte dei creditori non sia depositata la richiesta di omologazione, la relativa domanda deve essere dichiarata, anche d'ufficio, improcedibile.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16707 del 05/08/2020 (Rv. 658605 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 129 = Dlgs_14_2019_art_245)

corte

cassazione

16707

2020