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Opposizione allo stato passivo - Cass. n. 16268/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall. - Accoglimento - Impugnazione del creditore concorrente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

FALLIMENTO

OPPOSIZIONE

STATO PASSIVO

In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore concorrente può impugnare ex art. 98 l.fall. solo il decreto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo e non invece il decreto con il quale il tribunale accoglie l'opposizione promossa da un altro creditore ( che è ricorribile per cassazione), atteso che la legge fallimentare, che regola interamente la materia, non prevede tale ulteriore mezzo in favore del creditore in concorso, il cui interesse, al pari di quello della massa dei creditori, è comunque tutelato, nel giudizio di opposizione, dal curatore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16268 del 30/07/2020 (Rv. 658714 - 01)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207)

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cassazione

16268

2020