Chiusura del fallimento - effetti - Cass. n. 16263/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti -Fallimento - Esdebitazione - Socio persona fisica illimitatamente responsabile - Applicabilità - Valutazione del presupposto oggettivo dell'istituto - Ambito - Limiti.
L'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per quanto circoscritto dall'art. 142 l.fall., al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione. Ne consegue che, al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16263 del 30/07/2020 (Rv. 658713 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 142 = Dlgs_14_2019_art_280), (Legge Falliment. art. 148 = Dlgs_14_2019_art_257)