Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore defunto - Fallimento - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Artt. 214 e segg. c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. c.p.c., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice, sicché il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15645 del 22/07/2020 (Rv. 658709 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 15 = Dlgs_14_2019_art_040), Cod_Proc_Civ_art_214
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cassazione
15645
2020