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Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Cass. n. 15407/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro - Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Crediti contributivi previdenziali e retributivi - Configurabilità - Esclusione - TFR - Spettanza - Fondamento.

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell’attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione - salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo - non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, non essendovi, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore, ai sensi dell'art. 72, comma 2, I. fall., un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è configurabile un credito contributivo previdenziale, principio valido anche per la domanda concernente il credito per le retribuzioni e le voci successive alla dichiarazione di fallimento, ma non per quello relativo al TFR, che matura nell'arco di durata del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 15407 del 20/07/2020 (Rv. 658489 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120, Cod_Civ_art_2119, (Legge Falliment. art. 72 = Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_173)

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cassazione

15407

2020