Opposizione allo stato passivo - Insinuazione allo stato passivo - Cass. n. 15339/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Insinuazione allo stato passivo - Credito del lavoratore - Conteggi - Mancata contestazione da parte del curatore - Effetti - Fattispecie.
In tema di insinuazione allo stato passivo, nel valutare il conteggio dei crediti operato dal lavoratore opponente occorre distinguere tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, restando irrilevante, ex art. 115 c.p.c., l’eventuale non contestazione del curatore sull'interpretazione della disciplina legale o contrattuale, la cui cognizione rientra nel potere- dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti da accertare nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva ammesso il credito in esito al giudizio di opposizione allo stato passivo, in coerenza con i conteggi depositati dall'opponente e non contestati da parte del curatore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15339 del 17/07/2020 (Rv. 658706 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 98 = Dlgs_14_2019_art_206), Cod_Proc_Civ_art_115, (Legge Falliment. art. 99 = Dlgs_14_2019_art_207)