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Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Cass. n. 15199/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Revoca delle agevolazioni accordate - Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Privilegio di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1999 - Capitale ed interessi - Estensione del privilegio - Fondamento.

Il credito erariale maturato a seguito della revoca dei finanziamenti disposti in base al d.lgs. n. 297 del 1999, è assistito da privilegio per il capitale e per gli interessi, sia in quanto l'art. 4, comma 3, del decreto richiamato ricalca il disposto dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, che fa ellittico riferimento alle ”restituzioni”, sia in quanto occorre salvaguardare a pieno, in consonanza con le finalità della misura, il recupero delle risorse in funzione del loro proficuo reimpiego.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15199 del 16/07/2020 (Rv. 658704 - 01)

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