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Domanda ex art. 103 l.fall – Cass. n. 23477/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Domanda ex art. 103 l.fall.- Avente ad oggetto somme di denaro - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'azione intrapresa dell'ente impositore di tributi nei confronti del concessionario per la riscossione.

In caso di insolvenza del concessionario della riscossione di tributi e della conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l’ente impositore non può esperire l'azione di rivendica e restituzione, ex art. 103 legge fall., delle somme riscosse e versate dal concessionario su conti correnti bancari e postali a sé intestati, poiché tali somme, ex artt. 1852 e 1834 comma 1 c.c., non sono di proprietà dell'intestatario del conto corrente, ma della banca, che assume l'obbligo di restituire al titolare del conto altrettante cose dello stesso genere, mentre l'ente impositore vanta per la corresponsione delle medesime somme un diritto di credito nei confronti del concessionario. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che aveva rigettato la domanda ex art. 103 l.f. proposta dall'ente impositore, accogliendone la domanda subordinata, di ammissione al passivo del credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23477 del 27/10/2020 (Rv. 659430 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1834, Dlgs_14_2019_art_210, Dlgs_14_2019_art_206

corte

cassazione

23477

2020