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Opposizione ex art. 99 l.fall. – Credito – Cass. n. 23490/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Opposizione ex art. 99 l.fall. - Credito- Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Prova - Principio di acquisizione processuale - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo, ma il giudice non è vincolato dai fatti a tal fine allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che ammetteva al passivo il credito derivante da scoperto di conto corrente, ricavando la data certa del contratto dal documento depositato dalla banca in sede monitoria).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_151

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cassazione

23490

2020