Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Credito fondato su contratto - Prova dell'anteriorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto - Sussistenza.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'accertamento della data certa anteriore al fallimento del contratto di apertura di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 2704 c.c., consente di rendere opponibile alla massa dei creditori l'intero svolgimento del rapporto negoziale, anche nel periodo precedente al momento in cui viene a collocarsi detto accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23490 del 27/10/2020 (Rv. 659432 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_207, Cod_Civ_art_2704
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cassazione
23490
2020