Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Liquidazione coatta amministrativa - Debiti contratti dagli organi concorsuali della procedura - Applicabilità "ratione temporis" dell'art. 111 l. fall. nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Prededucibilità - Sussistenza.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 111, comma 1, n. 1, 1. fall., nel testo applicabile "ratione temporis", anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006, ammette in prededuzione, in deroga al principio della "par condicio creditorum", il pagamento, oltre che delle spese procedurali, anche dei debiti contratti dagli organi concorsuali per l'amministrazione del fallimento e l'eventuale continuazione dell'esercizio dell’impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23491 del 27/10/2020 (Rv. 659249 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_221
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