Azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Cass. n. 26520/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio - Creditore originario - Legittimazione e interesse alla domanda - Sussistenza.
Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore "in bonis", ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26520 del 20/11/2020 (Rv. 659859 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_346, (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)