Società in amministrazione straordinaria - Universalità soggettiva e oggettiva -Cass. n. 25897/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Società in amministrazione straordinaria - Universalità soggettiva e oggettiva - Conseguenze - Applicabilità art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di insinuazione al passivo dell'Agenzia per crediti antecedenti alla procedura - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - In genere.
In tema di IVA, la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, in riferimento ai principi di universalità oggettiva e di universalità soggettiva che la contrassegnano, comporta l'applicabilità, perché compatibile, dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'Agenzia delle entrate, in relazione ai crediti erariali vantati, anche a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione di leggi tributarie commessa in data antecedente alla procedura, deve insinuarsi al passivo della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25896 del 16/11/2020 (Rv. 659650 - 01)