Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore – Cass. n. 27940/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove, ossia non formulate già in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione anche se le questioni siano state ugualmente esaminate in precedenza dal giudice delegato. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del creditore che in un giudizio di opposizione allo stato passivo aveva contestato l'ammissibilità delle eccezioni, formulate per la prima volta dal curatore in sede di opposizione, in quanto già esaminate dal giudice delegato, che sarebbe perciò incorso in ultrapetizione precludendo il loro successivo esame).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27940 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_202, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207