Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Revocatoria fallimentare - Esenzione - Pagamenti "nei termini d'uso" di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. - Nozione.
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27939 del 07/12/2020
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166, Cod_Civ_art_2697
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27939
2020