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Giudizio di opposizione allo stato passivo – Cass. n. 27902/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatola - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatola, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime, tuttavia, il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27902 del 04/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

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