Atti successivi alla dichiarazione di fallimento – Cass. n. 377/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione - Fallimento - Azione ex art. 441. fall. - Effetti - Declaratoria di inefficacia dell'atto di trasferimento della casa familiare al coniuge - Diritto personale di godimento sui generis- Sussistenza.
In tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario,che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 377 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_144, Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0337_1 Cod_Civ_art_0155_4