Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria - Insinuazione al passivo - Cessione del credito - Art. 7 della l. n. 52 del 1991 - Applicabilità.
In tema di formazione dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla cessione del credito stipulata dalla società sottoposta alla procedura si applica l'art. 7 della l. n. 52 del 1991 che, pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 282 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_200