Voto - concordato fallimentare – Cass. n. 2948/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - voto - Conflitto di interessi del proponente ai fini del voto- Applicazione estensiva dell'art. 127, comma 6, l. fall. alle società controllate o controllanti o correlate - Sussistenza.
Nel concordato fallimentare, benché manchi una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, deve essere applicato estensivamente il disposto dell'art. 127, comma 6, l. fall. a tutti i casi, anche non espressamente contemplati, in cui occorra neutralizzare ai fini del voto una situazione di contrasto tra l'interesse del singolo e quello comune della massa, come accade tra il creditore che abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. Ne deriva l'esclusione dal voto e dal calcolo delle maggioranze delle società che controllano la proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo o si palesano correlate al soggetto che versa immediatamente in situazione di conflitto, in quanto la loro volontà è da esso condizionata o condizionabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2948 del 08/02/2021 (Rv. 660702 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_243, Dlgs_14_2019_art_109