Ammissione al passivo - Sentenza non passata in giudicato – Cass. n. 2949/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ammissione al passivo - Credito- Sentenza non passata in giudicato - Antecedente al fallimento - Mancata prosecuzione del giudizio di impugnazione da parte del curatore- Conseguenze.
In tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 l. fall. e alla "vis attractiva" della procedura concorsuale - il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2949 del 08/02/2021 (Rv. 660563 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204