Esecutivita' dello stato passivo – Cass. n. 3054/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza.
In materia di fallimento, poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria, solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi "tamquam non essent" e, perciò, privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_207, Dlgs_14_2019_art_208