Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - dell'attivo - Delega rilasciata dal curatore in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell'interesse del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità- Esclusione.
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l’attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece richiesta nel caso in cui l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021 (Rv. 660759 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_123, Dlgs_14_2019_art_128, Dlgs_14_2019_art_129, Dlgs_14_2019_art_132