Opposizione allo stato passivo – Cass. n. 5847/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Natura di giudizio ordinario di cognizione - Conseguenze - Crediti retributivi - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Fattispecie. Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilita' - del debitore In genere.
Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5847 del 03/03/2021 (Rv. 660687 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2697