Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Chiusura del fallimento con concordato - Liquidazione del compenso al curatore - Criteri - Al termine della procedura.
La liquidazione del compenso spettante al curatore, a seguito di un fallimento chiuso con un concordato fallimentare, deve avvenire dopo l'esecuzione di quest'ultimo, tenendo conto anche dell'attività svolta dopo l'omologazione e del compito del curatore di sorvegliare l'adempimento del concordato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15168 del 31/05/2021 (Rv. 661499 - 02)