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Credito del professionista attestatore nel concordato preventivo – Cass. n. 15807/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo - Credito del professionista attestatore nel concordato preventivo - Eccezione di inadempimento della curatela - Rilievo d'ufficio di diverso inadempimento - Inammissibilità - Fattispecie.

 

In tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il giudice non può negare l'ammissione sul fondamento di una diversa ragione di inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all'esclusiva iniziativa di parte. (Nella specie la curatela contestava al professionista di essere stato inadempiente per aver attestato una proposta concordataria palesemente inadeguata, mentre il tribunale aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo in quanto l'ammissione al concordato era stata revocata per frode).

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15807 del 07/06/2021 (Rv. 661812 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460

 

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2021