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Decreto di rigetto dell'istanza di fallimento – Cass. n. 15806/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - Società di persone - Fallimento in estensione del socio - Rigetto dell'istanza - Giudicato preclusivo - Esclusione - Fattispecie.

 

Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, al pari di quello che lo conferma in sede di reclamo, non sono idonei alla formazione di un giudicato, trattandosi di provvedimenti non definitivi, oltreché privi di natura decisoria su diritti soggettivi, sicché non possono essere invocati nell'ambito di un diverso giudizio promosso nei confronti del destinatario della medesima istanza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni per atti di "mala gestio" nei confronti dell'amministratore di fatto di una s.a.s., ancorché la domanda di estensione a costui della dichiarazione di fallimento, ex art. 147 c.p.c., fosse stata respinta in sede fallimentare).

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15806 del 07/06/2021 (Rv. 661411 - 01)

 

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