Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - dell'attivo - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile di società in liquidazione coatta amministrativa - Obbligo di denuncia e pagamento dell'imposta - Sospensione - Accertamento – Conseguenze-Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 In genere.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso tra i beni di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in pendenza della procedura sussiste l'obbligazione tributaria, ma non l'obbligo di denuncia e di pagamento dell'imposta, che rimangono sospesi in attesa della vendita dell'immobile, di conseguenza nessun accertamento può essere effettuato dall'Amministrazione comunale stante l'assenza di qualsivoglia condotta inadempiente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15872 del 08/06/2021 (Rv. 661732 - 01)
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