Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali - Procedura di liquidazione coatta amministrativa - Crediti non assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. - Interessi e rivalutazione monetaria - Maturazione fino alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.
Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori.
Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751
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16084
2021