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Legittimazione passiva del commissario giudiziale nel procedimento di reclamo – Cass. n. 16562/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Domanda di omologazione - Reclamo - Legittimazione passiva del commissario giudiziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il commissario giudiziale è sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendogli attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso - complessivamente volte al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori - ma non anche funzioni di amministrazione o gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la costituzione nel procedimento ex art. 183 l.fall. della massa dei creditori di una società "in persona del commissario giudiziale").

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16562 del 11/06/2021 (Rv. 661501 - 01)

 

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