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Insinuazione al passivo del credito – Cass. n. 16548/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - Liquidazione coatta amministrativa - Crediti del professionista - Insinuazione al passivo - Decorrenza degli interessi moratori - Fondamento.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell'insinuazione al passivo del credito per compensi professionali il "dies a quo" di decorrenza degli interessi moratori corrisponde con la data di costituzione in mora del debitore, rappresentata dalla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale, attinente dall'origine ad un debito di valuta, genera, infatti, interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c. sin dalla messa in mora costituita dalla domanda d'ammissione.

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16548 del 11/06/2021 (Rv. 661588 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2751, Cod_Civ_art_2749

 

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cassazione

16548

2021