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Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro – Cass. n. 16314/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Dichiarazione di fallimento - Creditore istante - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Difesa in giudizio da parte di avvocato del libero foro - Presupposti - Delibera giustificativa ai sensi dell'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 - Necessità di allegazione - Esclusione.

 

Nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16314 del 10/06/2021 (Rv. 661504 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182

 

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