Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalità - Vendita immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato - Unica offerta in ribasso per non oltre un quarto del prezzo fissato - Aggiudicazione - Possibilità - Condizioni.
In tema di fallimento, in caso di vendita immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato, è valida l'offerta ribassata in misura non superiore al quarto del prezzo fissato nella relativa ordinanza, potendo il giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare ugualmente il bene, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 572, comma 3, c.p.c., norma compatibile con la disciplina della vendita fallimentare, che impone di dare conto nel relativo provvedimento della mancanza di serie possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita.
Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 23486 del 26/08/2021 (Rv. 662315 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_572
Corte
Cassazione
23486
2021